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Scontrini addio: dal 2017 c'è l'opzione

A partire dal 2017 commercianti ed esercenti non saranno più obbligati ad emettere scontrini ricevute fiscali, ma potranno optare per l’invio telematico degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, così come già avviene per gli esercizi della grande distribuzione organizzata. Ad introdurre l'opzione è l’ultima versione dello schema di “Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica)” approvata dal Consiglio dei Ministri n. 74/2015.
Sistema opzionale - Entro pochi mesi, dunque, nell'ottica di un percorso di dematerializzazione e telematizzazione degli adempimenti, potremmo dire addio agli scontrini fiscali cartacei. Per chi sceglierà di esercitare questa opzione, ci sarà la possibilità di ricorrere anche al Sistema di Interscambio per l’invio telematico dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (e relative variazioni) all’Agenzia delle Entrate. Una volta che si sceglie di esercitare l'opzione telematica, avrà effetto per cinque anni. E in assenza di revoca, si rinnoverà automaticamente per i cinque anni successivi. 

Vantaggi - Chi sceglierà l'opzione telematica (Commercianti al dettaglio, artigiani, alberghi, ristoranti, etc.) dovrà necessariamente dotarsi di apparecchi idonei alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. Tra i vantaggi previsti per gli aderenti al nuovo sistema:
- nessun obbligo di trasmissione dello Spesometro, della black list e di parte del modello Intrastat;
- rimborsi IVA più veloci.
Va comunque specificato che non è previsto alcun incentivo fiscale per chi dovrà dotarsi della necessaria strumentazione.

Soggetti obbligati - Per i gestori di distributori automatici l’adesione sarà invece obbligatoria e sarà necessario garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi.