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Inps, malattia e visite fiscali, le nuove regole.

A seguito di una recente circolare Inps, sono cambiate diverse disposizioni in materia di visite fiscali

 

L'INVIO DEL CERTIFICATO

In primo luogo, il lavoratore deve richiedere al medico curante l'invio telematico all'INPS del certificato, per qualsiasi tipo di assenza (anche della durata di mezza giornata), entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l'evento, e deve trasmettere copia cartacea o identificativo di tale documento al datore entro due giorni. In caso di mancata guarigione, dovrà poi richiedere, entro gli stessi termini, il certificato di prosecuzione della malattia. Se il professionista curante risultasse irreperibile, sarà valido il certificato rilasciato dalla Guardia Medica.

 

L'OBBLIGO DI REPERIBILITA'

Per comprovare la legittimità dell'assenza, tuttavia, l'esibizione dell'attestazione medica non costituisce l'unico adempimento, ma vi è l'ulteriore obbligo di reperibilità ai fini della visita fiscale.
Si tratta di un accertamento, previsto dallo Statuto dei Lavoratori, atto a verificare non, come erroneamente si ritiene, la presenza del dipendente nel proprio domicilio, ma l'esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione. 
Tale verifica può essere predisposta sia dal datore, che dall'Inps: sono previste, sia per i lavoratori pubblici che privati, differenti fasce di reperibilità e regole cui attenersi, che sono variate a partire dal 2015: conoscerle è molto importante, poiché, in caso di violazioni, si andrà incontro a sanzioni.

 

GLI STATALI

Per quanto concerne gli Statali ed il personale degli Enti Locali, la reperibilità è valida per l'intera settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00; pertanto, nei predetti orari, i soggetti interessati dovranno farsi trovare presso il domicilio indicato nel certificato, ed attendere la visita del medico fiscale.

 

I PRIVATI

Rispetto agli Statali, i privati hanno sempre il vincolo di reperibilità, anche durante festivi e week-end, ma con fasce orarie che partono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

 

IL COMPARTO SCUOLA

Sono presenti, poi, alcune regole particolari per il personale del comparto scuola: difatti, il Dirigente Scolastico può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno , solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (non solo festivi o domeniche, ma anche giorni liberi).

 

QUANDO NON C'E' OBBLIGO DI REPERIBILITA'

Non esiste obbligo di reperibilità, invece, né per pubblici, né per personale privato, in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d'infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all'invalidità attestata e, naturalmente, ricovero ospedaliero.
Il medico fiscale ha il compito di verificare, anzitutto, l'esistenza della patologia, nonché di analizzarla, assieme alle condizioni generali del soggetto: ha facoltà di protrarre la diagnosi di 48 ore, nonché di variarla e di consigliare al lavoratore una visita specialistica.

LA RIDUZIONE DELLA PROGNOSI

In caso di riduzione della prognosi, dovrà essere fornita una dettagliata motivazione; il dipendente avrà, conseguentemente, l'obbligo di rientrare al lavoro nel giorno indicato dal medico fiscale.

L'ASSENZA IMMOTIVATA

In caso di assenza immotivata o d'impossibilità all'accesso o al controllo entro le fasce di reperibilità, al lavoratore verrà negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione. Vi sono comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione in merito all'assenza.

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Può capitare, ad esempio, che il soggetto debba allontanarsi per sottoporsi a prestazioni, visite o accertamenti diagnostici: in questo caso, dovrà fornire unacomunicazione preventiva al datore o all'amministrazione, ed utilizzare, come giustificativo, l'attestazione di quanto effettuato.
Non possono essere, invece, invocati a propria difesa il malfunzionamento del citofono, i difetti uditivi personali, o l'effettuazione di qualsivoglia incombenza: la Cassazione, difatti, ha stabilito ormai da tempo il principio per cui è responsabilità del dipendente ridurre al minimo i disagi e predisporre ogni accorgimento utile per consentire l'effettuazione della prestazione da parte del medico. 
Una volta che il lavoratore sia risultato assente dal proprio domicilio, la successiva visita ambulatoriale, alla quale avrà il dovere di presentarsi, non costituisce una giustificazione dell'assenza, ma è preordinata alla sola verifica della patologia: pertanto, le sanzioni , pur sussistendo l'evento morboso, saranno comunque applicabili.