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L'Ue conferma la tassa sulle concessioni telefoniche

IL CASO - La questione è stata posta all'attenzione della Corte dalle aziende De Pra eSaiv, che ne avevano chiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate. A parere delle due aziende, infatti, il pagamento della tassa governativa discriminerebbe irragionevolmente l'utente della rete di telefonia mobile terrestre a seconda che egli vi acceda mediante abbonamento o mediante acquisto di tessera prepagata, poiché solo in quest'ultimo caso egli sarà esentato dalla tassa. Nel riscorso, le aziende sottolineavano che l'abbonamento al servizio di telefonia è un atto privatistico e, come tale, a differenza della licenza e dell'autorizzazione, che sono atti amministrativi, non richiede alcun intervento, attività o controllo da parte dell'amministrazione pubblica.IL RESPONSO - La Corte ha stabilito che "le legislazioni nazionali sono libere di equiparare gli apparati terminali delle comunicazioni alle stazioni radioelettriche, di prevedere un'autorizzazione generale o una licenza per l'utilizzo delle apparecchiature terminali di telefonia mobile terrestre, di equiparare l'autorizzazione o la licenza a un contratto di abbonamento e di prevedere il pagamento della correlativa tassa governativa in relazione a tutte queste ipotesi". La Corte rileva che "né la licenza, l'autorizzazione, il contratto di abbonamento né il pagamento di una tassa intralciano la libera circolazione delle apparecchiature terminali di telefonia mobile terrestre".


Quanto alla disparità di trattamento tra abbonati e acquirenti di carta prepagata, la Corte osserva che non vi è, nel diritto dell'Unione, un principio di parità di trattamento tra utilizzatori di apparati terminali di radiocomunicazione mobile terrestre a seconda che gli stessi accedano alla rete mediante contratto di abbonamento o mediante carta prepagata.